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Dichiarazione nutrizionale UE/RU
Che cosa richiede il regolamento (UE) n. 1169/2011 in etichetta, per 100 g o 100 ml, e come lo applica il generatore
I sette elementi obbligatori
L'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011 stabilisce che la dichiarazione nutrizionale obbligatoria reca il valore energetico e la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale. Possono aggiungersi acidi grassi monoinsaturi e polinsaturi, polioli, amido, fibre e le vitamine e i minerali elencati. Il sale è il contenuto equivalente di sale, calcolato come sodio × 2,5. Lo standard UE/RU del generatore stampa esattamente i sette elementi obbligatori, nell'ordine che il regolamento fissa nell'allegato XV.
Per 100 g o 100 ml, con le porzioni in aggiunta
L'articolo 32, paragrafo 2, richiede che il valore energetico e le quantità di nutrienti siano espressi per 100 g o per 100 ml. L'articolo 33 permette di esprimerli anche per porzione o per unità di consumo, purché la porzione sia quantificata in etichetta e sia indicato il numero di porzioni contenute nella confezione. L'articolo 32, paragrafo 4, permette di esprimere le quantità come percentuale delle assunzioni di riferimento dell'allegato XIII — 8 400 kJ/2 000 kcal, 70 g di grassi, 20 g di acidi grassi saturi, 260 g di carboidrati, 90 g di zuccheri, 50 g di proteine e 6 g di sale — accompagnate dalla dicitura «Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal)».
Ordine, formato e leggibilità
L'articolo 34 richiede che le indicazioni figurino nello stesso campo visivo, in formato tabulare con i numeri allineati se lo spazio lo consente, e altrimenti in formato lineare. L'allegato XV fissa l'ordine: valore energetico, grassi, di cui acidi grassi saturi, carboidrati, di cui zuccheri, proteine, sale. L'articolo 13, paragrafo 2, impone per le indicazioni obbligatorie un'altezza della x di almeno 1,2 mm, o 0,9 mm sulle confezioni la cui superficie maggiore è inferiore a 80 cm².
Arrotondamento, e il Regno Unito
Il regolamento in sé non fissa incrementi di arrotondamento; lo fa il documento di orientamento della Commissione europea sulle tolleranze del dicembre 2012 (tabella 4). L'energia si arrotonda a 1 kJ e 1 kcal; grassi, carboidrati, zuccheri e proteine a 0,1 g sotto i 10 g e a 1 g da 10 g, con «<0,5 g» ammesso fino a 0,5 g compreso; gli acidi grassi saturi a 0,1 g, con «<0,1 g» fino a 0,1 g compreso; il sale a 0,01 g sotto 1 g e a 0,1 g da 1 g. Il generatore applica questi incrementi alla sua tabella UE/RU. Il Regno Unito ha mantenuto il regolamento (UE) n. 1169/2011 nel proprio diritto interno dopo l'uscita dall'UE; legislation.gov.uk pubblica la versione che vi si applica, insieme alle modifiche introdotte dalla legislazione britannica.